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Defibrillatori nella Pubblica Amministrazione: scuole, comuni e uffici pubblici sono davvero in regola?

17 agosto 2026 • Approfondimenti

Defibrillatore nella Pubblica Amministrazione: cosa prevede la Legge 116/2021 e cosa rischia chi non si adegua

Defibrillatore nella Pubblica Amministrazione: cosa prevede la Legge 116/2021 e cosa rischia chi non si adegua

La sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici passa anche attraverso la presenza di un defibrillatore. Eppure, a distanza di anni dall'entrata in vigore della normativa di riferimento, molti enti pubblici — dai comuni alle scuole, dagli uffici regionali alle agenzie statali — non hanno ancora provveduto a dotarsi di un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). Una lacuna che non è solo organizzativa, ma può tradursi in responsabilità diretta per i dirigenti.

Facciamo chiarezza su cosa prevede la legge, a chi si applica davvero e come la Pubblica Amministrazione può adeguarsi in modo semplice ed economico.


La Legge 116/2021 e la PA: chi è coinvolto

La Legge 4 agosto 2021, n. 116 — nota come "Legge sul Defibrillatore" — ha rappresentato un punto di svolta nella diffusione dei DAE in Italia. Il suo articolo 2 identifica esplicitamente le categorie prioritarie tenute a dotarsi di un defibrillatore, e tra queste figura in modo chiaro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, sono destinatari prioritari:

  • Le pubbliche amministrazioni con sede di lavoro in cui operano almeno 15 dipendenti, inclusi enti locali, comuni, province, regioni, ministeri e agenzie pubbliche;
  • Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incluse le scuole paritarie;
  • Le strutture sportive pubbliche o private aperte al pubblico.

Il discrimine dei 15 dipendenti è importante: non si conta la sede legale, ma il singolo luogo di lavoro fisico. Un comune con tre sedi operative e 20 dipendenti distribuiti potrebbe teoricamente avere una sola sede sopra soglia — ma questo non esime dall'adottare una valutazione del rischio adeguata.

Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2023, emanato in attuazione della legge, ha definito i dettagli tecnici e operativi: caratteristiche dei dispositivi, requisiti di installazione, formazione del personale e modalità di registrazione dei DAE nelle banche dati regionali.


Obbligo o raccomandazione? La distinzione che conta

Uno degli aspetti più fraintesi della normativa riguarda la differenza tra obbligo giuridico e raccomandazione.

La Legge 116/2021 stabilisce una distinzione:

  • Obbligo diretto per alcune categorie specifiche, come le strutture sportive iscritte al CONI/Sport e Salute, che devono obbligatoriamente dotarsi di DAE entro le scadenze previste;
  • Destinatari prioritari (categoria in cui rientra la PA) per i quali la norma fissa un'aspettativa forte di adeguamento, supportata dalle disposizioni attuative regionali e dai DPCM applicativi ancora in progressiva emanazione.

In pratica: per la PA con 15 o più dipendenti per sede, la dotazione di un defibrillatore non è una semplice raccomandazione morale, ma un adempimento atteso dalla legge, la cui mancata attuazione può esporre il dirigente responsabile a conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa e civile in caso di evento avverso.

La distinzione tra "obbligo formale" e "destinatario prioritario" tende a sfumare nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco in un ufficio pubblico privo di DAE: in quel contesto, la valutazione sulla responsabilità del dirigente preposto diventa inevitabile.


Le responsabilità del dirigente pubblico

Chi risponde, in concreto, dell'assenza di un defibrillatore in un ente pubblico?

Il quadro normativo — letto in combinazione con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) — indica chiaramente che la responsabilità ricade sul datore di lavoro pubblico, ovvero sul dirigente apicale della struttura o su chi ha formalmente la delega alla sicurezza.

Questo significa che, in caso di evento cardiaco fatale in un ambiente pubblico privo di DAE, il dirigente potrebbe essere chiamato a rispondere:

  • In sede civile, per i danni ai familiari della vittima;
  • In sede penale, qualora venga accertata una condotta omissiva rilevante;
  • Davanti alla Corte dei Conti, per danno erariale derivante da inadempimento normativo.

Non si tratta di scenari remoti. La giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è ampia e consolidata nel sancire la responsabilità della funzione dirigenziale.


Lo stato di attuazione: molti enti ancora inadempienti

Nonostante la legge sia in vigore da diversi anni, il livello di adeguamento nella PA italiana rimane disomogeneo. Alcune regioni hanno emanato proprie disposizioni attuative e avviato programmi di censimento e finanziamento; altre procedono con lentezza.

Il risultato è che molti comuni, scuole e uffici pubblici sono ancora privi di un DAE funzionante, aggiornato e correttamente segnalato. Non basta acquistare un defibrillatore e dimenticarselo in un armadio: la normativa richiede:

  • Manutenzione periodica certificata del dispositivo;
  • Sostituzione nei tempi previsti di batterie e piastre (elettrodi);
  • Personale formato all'utilizzo, con aggiornamento regolare;
  • Registrazione del DAE nelle banche dati regionali e nazionali previste.

Ogni ente che non rispetta questi requisiti — anche se possiede fisicamente un defibrillatore — non può considerarsi pienamente adempiente.


Il nodo della spesa pubblica: come superarlo con il noleggio

Chi lavora nella PA sa bene quanto possa essere complessa la gestione della spesa. Acquistare un defibrillatore — con costi che si aggirano tra i 1.200 e i 2.500 euro per dispositivo — richiede la disponibilità di un capitolo di bilancio dedicato, l'attivazione di una procedura di acquisto (anche semplificata), e poi la gestione continuativa della manutenzione come costo separato.

Il noleggio di un defibrillatore in abbonamento supera tutti questi ostacoli, con un vantaggio concreto per gli enti pubblici:

  • Nessun investimento iniziale: si tratta di una spesa corrente, gestibile con fondi ordinari senza capitolati straordinari;
  • Canone fisso mensile (a partire da 29,90€/mese) che include manutenzione, sostituzione di batterie e piastre, assistenza tecnica e monitoraggio remoto;
  • Dispositivi certificati CE, sempre aggiornati e conformi ai requisiti normativi;
  • Documentazione tecnica a disposizione per le verifiche ispettive e gli audit interni.

Per un comune, una scuola o un ufficio regionale, questo significa adeguarsi alla Legge 116/2021 con la massima semplicità amministrativa, senza procedure complesse e senza sorprese di budget.


Una PA cardioprotetta: il valore oltre la norma

Dotare gli uffici pubblici di un defibrillatore non è solo un adempimento burocratico. È un segnale concreto di attenzione verso i dipendenti, i cittadini e i visitatori. Un Comune cardioprotetto, una scuola cardioprotetta, un'agenzia pubblica cardioprotetta trasmette un messaggio di responsabilità che va ben oltre la conformità normativa.

La PA cardioprotetta è anche una PA che riduce il rischio di eventi tragici nelle proprie sedi — e che, in caso di emergenza, dispone degli strumenti per intervenire nei minuti decisivi prima dell'arrivo dei soccorsi.


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